L'Opus Dei e il lavoro non retribuito

Articolo di Emanuela Provera pubblicato su www.cadoinpiedi.it

Donne e uomini che hanno lasciato l’Opus Dei denunciano di aver rilevato o subìto irregolarità retributive e/o contributive quando, facendone parte, svolgevano incarichi formativi o di governo per conto dell’Istituzione. Solo alcuni di loro erano assunti con regolare contratto di lavoro subordinato . Una testimonianza è stata raccolta in un precedente articolo pubblicato su http://www.cadoinpiedi.it/2011/03/05/lo_stipendio_spirituale.html, ma diverse altre sono state raccolte riguardanti incarichi a studenti numerari come direttore, vicedirettore o segretario di una Residenza universitaria di una delle Fondazioni mediante la quale l’Istituzione opera sul territorio (per esempio Rui, Arces, Ipe, Elis). Ad uno di loro fu affidato l’incarico di segretario di una Residenza della Fondazione RUI,
per cui redigeva bilanci, riscuoteva rette, organizzava eventi culturali, svolgeva attività di counseling e di tutoring per gli studenti del collegio. Pur essendogli richiesti impegno e professionalità, con prescrizioni per gli orari di lavoro e per le prestazioni lavorative (caratteristiche, queste, che contraddistinguono il rapporto di lavoro subordinato), non fu mai retribuito. Nei racconti di questi ex appartenenti all’Istituzione è evidente l’uso strumentale della “vocazione” per ottenere un beneficio economico; l’equivoco veniva generato dalla scorretta sovrapposizione tra vocazione all’Opus Dei e lavoro professionale per conto dell’Opus Dei, tant’è che i direttori spirituali lo presentano al numerario/a come un’ esigenza spirituale della chiamata di Dio caricando di valenza morale una prestazione lavorativa erogata gratuitamente. In questo modo l’Istituzione dispone di persone che lavorano senza esigere un corrispettivo, attraverso strutture civili che in molti casi ricevono finanziamenti pubblici.
Si sono generate, così, situazioni che appaiono lesive dei diritti fondamentali del lavoratore come quello che prevede una giusta retribuzione per le prestazioni erogate, un numero adeguato di ore di lavoro settimanale, la corretta tutela previdenziale per un futuro di sopravvivenza, il riposo attraverso periodi di sospensione dal lavoro eccetera…
L’Opus Dei risponde alle denunce, sostenendo che la prestazione erogata ha carattere volontario, ma non è questo che rileva.
A tal proposito ho intervistato un avvocato giuslavorista, per fornire una corretta chiave di lettura delle fattispecie concrete in cui i membri dell’Opus Dei dovessero trovarsi. Si evince che le motivazioni addotte dall’Istituzione a difesa della prassi fraudolenta con cui tratta i propri membri, appaiono discutibili sul piano giuridico perché l’Opus Dei, non essendo un ente religioso, non può considerare l’attività lavorativa dei propri membri un’opera di evangelizzazione regolata dal diritto canonico. 
1) Chi ha prestato lavoro in un ente religioso può far valere la natura subordinata del rapporto di lavoro?
La giurisprudenza italiana tradizionalmente ha affermato il principio secondo il quale l’attività svolta dal religioso nell’ambito della propria congregazione e quale componente di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di attività lavorativa ai sensi dell’art.2094 del codice civile italiano, soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di evangelizzazione, religionis causa, in adempimento dei fini della congregazione stessa, e regolata esclusivamente dal diritto canonico. Pertanto tale prestazione non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di lavoro subordinato.
La Corte di Cassazione però ha avuto occasione di affermare anche il principio secondo il quale, ad esempio, la prestazione di attività sacerdotale, comportando l’esplicazione di energie fisiche, psichiche ed intellettive, ed essendo suscettibile di valutazione economica, ben può costituire oggetto di un contratto di lavoro subordinato ove, anziché avvenire in adempimento dei doveri connessi allo status di sacerdote o di religioso nell’ambito dell’ordine di appartenenza e con intento di gratuità, sia svolta continuamente alle dipendenze di un terzo, come una casa di cura privata, le cui direttive ed il cui potere di controllo, attesa la peculiarità della prestazione professionale del sacerdote, riguardano non il contenuto della prestazione stessa, ma solo le modalità estrinseche, come gli orari di lavoro, del suo disimpegno.
Nel caso degli enti di cui Lei mi parla (cfr. “Dentro l’Opus Dei”, ed. Chiarelettere, Milano, 2009, pagg. 133 e ss. ) sembra pertanto possibile e doveroso, ove ne ricorrano in concreto gli estremi, far valere la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi, trattandosi di prestazioni lavorative svolte non in favore di un ente ecclesiastico e soggetto al diritto canonico, ma di enti di diritto civile e sottratti alla giurisdizione ecclesiastica.
D’altra parte, anche nei casi in cui le prestazioni lavorative siano qualificabili, nel loro concreto atteggiarsi, come proprie solo di una collaborazione parasubordinata e non anche di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, il rapporto intercorso dovrebbe comunque qualificarsi di natura subordinata ai sensi dell’art.69, comma I D.Lgs.276/03, dal momento che dal 24.10.04 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno progetto, programma di lavoro o fase di esso recante il requisito della specificità ai sensi dell’art.61, comma I D.Lgs. 276/03 sono considerati, per espressa disposizione normativa di cui all’art.69, comma I del medesimo D.Lgs., rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2) Che termini ci sono per avanzare richieste di tipo retributivo?
L’articolo 2948 del codice civile italiano dispone che il diritto alla retribuzione non si prescrive durante il rapporto di lavoro, salvo il caso di lavoratori regolarmente assunti da aziende che occupino alle proprie dipendenze oltre quindici lavoratori, che non riguarda quindi i lavoratori non regolarmente assunti, ma si prescrive in cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Dunque una volta trascorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro non è possibile far valere richieste di tipo retributivo, salvo il caso in cui vi sia stata una formale richiesta di pagamento avente valore interruttivo della prescrizione.
3) Che termini ci sono per avanzare richieste di tipo contributivo?
In materia di prestazioni previdenziali e pensionistiche l’articolo 2116 del codice civile italiano dispone che tali prestazioni sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, e che nei casi in cui le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
La giurisprudenza precisa che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancata contribuzione, allorquando l'azione sia diretta all'ottenimento del risarcimento del danno per l'avvenuta perdita della pensione, inizia a decorrere non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro, ma dal momento in cui il lavoratore, raggiunta l'età pensionabile e concorrendo ogni altro requisito, perde il relativo diritto (o lo vede ridotto) a causa dell'omissione contributiva.
Dunque è possibile far valere richieste conseguenti ad omissioni contributive anche a distanza di diversi anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
4) Che termini ci sono per impugnare eventuali dichiarazioni liberatorie?
L’articolo 2113 del codice civile italiano dispone che le eventuali rinunzie o le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato devono essere impugnate entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Resta salvo il caso dell’impugnazione di eventuali dichiarazioni liberatorie per violenza morale o per il fatto che una dichiarazione sia stata resa in stato di temporanea incapacità di intendere e di volere, che parrebbe potersi configurare in alcuni dei casi descritti nei Suoi libri, soggetta a norma dell’articolo 1442 del codice civile italiano a un termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui l’atto è stato compiuto.»

Post popolari in questo blog

Le scuole dell'Opus Dei a Milano - finanziate con i soldi pubblici

Opus Dei, l'altra verità

La gestione economica nell'Opus Dei: proposta di ricostruzione sistematica